La Fondazione Noialtri Onlus, comprende tra i suoi scopi la raccolta fondi finalizzata al sostegno dei progetti da lei realizzati ed al sostegno delle attività a cui sono chiamate le Organizzazioni non profit che la costituiscono. Le donazioni alla Fondazione Noialtri Onlus danno diritto ad agevolazioni fiscali. Il rendiconto dei contributi ricevuti dalla Fondazione Noialtri nel periodo 2017-2020 è consultabile cliccando qui.
CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
Effettuando un BONIFICO BANCARIO INTESTATO a FONDAZIONE NOIALTRI ONLUS, IBAN IT83S0617046320000001547146
Indicando correttamente i propri dati (NOME, COGNOME, CODICE FISCALE, INDIRIZZO) specificando nella CAUSALE del versamento DONAZIONE.
QUALI SONO I BENEFICI FISCALI?
Per le persone fisiche
Le liberalità in denaro o in natura erogate dalle persone fisiche, tra le quali rientrano gli imprenditori individuali, i lavoratori autonomi e i soci delle società di persone sono alternativamente:
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DEDUCIBILI nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 € annui (art. 14 comma 1 D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni (L. n. 80/2005).
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DETRAIBILI dall’Irpef del 26% calcolata sul limite massimo di 30.000 euro per un risparmio fino a 7.800 euro (fino al 2014 il limite era di 2.065,83 euro).
Per le imprese
Le liberalità in denaro o in natura erogate dalle società di capitali o cooperative o consorzi od enti di diverso tipo, pubblico o privato, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (cioè soggetti passivi dell’Ires)sono alternativamente:
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DEDUCIBILI nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 € annui (art. 14 comma 1 D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni (L. n. 80/2005).
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DEDUCIBILI (solo per le erogazioni in denaro)per un importo fino al 2% del reddito d’impresa dichiarato in alternativa per un importo non superiore a 30.000 euro (comma 2 lettera h, art 100 tuir).
La condizione necessaria per accedere all’agevolazione è che il versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale, mediante assegni bancari e circolari, ovvero carte di credito, di debito e prepagate.
Per le erogazioni effettuate con carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta. (articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
Sono escluse dalla deducibilità le erogazioni liberali in contanti. (C.M. 19.8.2005, n. 39/E).
CINQUE PER MILLE
In sede di compilazione della dichiarazione dei redditi (MODELLO 730, CUD o UNICO) si può scegliere di devolvere il 5 per mille alla FONDAZIONE NOIALTRI ONLUS indicando il CODICE FISCALE 92020070048 e FIRMANDO alla voce “associazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative” dell’apposito modulo. (Circolare n. 13/E del 26/03/2015 – Articolo 1, comma 154, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge stabilità 2015);
CESSIONI GRATUITE DI MERCI
Ad esempio derrate alimentari e prodotti farmaceutici.
PER LE PERSONE FISICHE
Non sono soggette ad imposizione fiscale.
PER LE IMPRESE
Tali cessioni riguardano derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzioni od al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa ovvero beni non di lusso oggetto di attività d’impresa che presentano vizi e imperfezioni che non ne consentono la vendita qualora il costo specifico complessivo non superi il 5% del reddito d’impresa dichiarato. Esse non vengono considerate ai fini del calcolo del reddito d’impresa tassato con l’Ires o con l’Irpef (d.lgs. n.460/1997 commi 2, 3 e 4) e sono esenti dal calcolo Iva(art. 10 del D.P.R. 633/1972 n. 12).
È inoltre prevista la facoltà per il Comune di prevedere una riduzione della TARI per le utenze non domestiche relative alle attività che producono e distribuiscono beni alimentari e li cedono a titolo gratuito, direttamente o indirettamente, agli indigenti, alle persone in condizioni di bisogno ovvero per l’alimentazione animale (art. 17 legge n. 166 del 19/08/2016).
POLIZZE ASSICURATIVE
È possibile assicurare una somma di denaro alla Fondazione senza fare testamento attraverso una polizza vita; in questo modo la Fondazione ne diventa beneficiaria ed il titolare non ha obblighi nei confronti degli eredi legittimi.
LASCITI TESTAMENTARI
DI COSA SI TRATTA?
La FONDAZIONE NOIALTRI ONLUS può legalmente ricevere in eredità una somma di denaro, azioni, titoli d’investimento, beni mobili e immobili, il TFR o la polizza vita.
Il testamento può essere redatto in forma privata dal testatore stesso, oppure in forma pubblica, di fronte ad un notaio e con la presenza di due testimoni.
COME?
Indicando FONDAZIONE NOIALTRI ONLUS come beneficiaria attraverso la seguente formula:
“Io sottoscritto………………….., nato a……………………………, il………………………..,dispongo quanto segue:
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Lascio a titolo di legato, alla Fondazione Noialtri con sede a Fossano, in via………………….., la somma di euro…………………., l’immobile…………., etc. al fine di raggiungere gli scopi statutari previsti dalla Fondazione Stessa.
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……………………………….
Data………………………… Firma……………………………..”
Fare testamento oggi, da’ la possibilità di decidere anticipatamente la distribuzione più coerente, a prescindere dalla sua entità, di ciò che si è costruito nella propria vita e di evitare l’eventuale nascita di scontri in famiglia
Esistono limiti previsti dalla legge che vanno rispettati come “quota legittima” che viene corrisposta ai parenti indipendentemente dalla volontà del testatore, ma esiste anche una ” quota disponibile ” che una persona può decidere di donare liberamente ad una Fondazione od Associazione in cui si riconosce,
Fare un testamento solidale non è vincolante e non lede i diritti dei propri cari.
Decidere di aiutare anche quando non si è più in vita è una scelta importante che sicuramente può dare un senso alla propria vita
COSTITUZIONE DI TRUST, VINCOLI DI DESTINAZIONE E FONDI SPECIALI
DI COSA SI TRATTA?
È un’erogazione effettuata da parte di soggetti privati sottoposta a vincolo di destinazione e disciplinata da un contratto di affidamento fiduciario a favore della FONDAZIONE NOIALTRI ONLUS.
COME?
Attraverso la stipula di ATTO PUBBLICO nel quale occorre indicare i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli. In particolare il suddetto trasferimento di beni e diritti è:
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esente dall’imposta sulle successioni e sulle donazioni
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soggetto all’applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.
Inoltre:
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atti, documenti, contratti, copie conformi, estratti, certificazioni ecc. posti in essere o richiesti dal trustee/fiduciario/gestore siano esenti dall’imposta di bollo;
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in caso di premorienza del beneficiario rispetto al soggetto che ha istituito il trust / fondo speciale / vincolo di destinazione, al trasferimento dei beni e dei diritti reali a favore di quest’ultimo sono applicabili le citate agevolazioni (esenzione dall’imposta sulle successioni e imposte di registro e ipocatastali in misura fissa);
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i Comuni possono deliberare aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini IMU per gli immobili e i diritti reali sugli stessi conferiti nei trust / fondi speciali in esame.
Infine è stato decretato che le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito effettuati da privati nei confronti dei trust/fondi speciali sono deducibili dal reddito del soggetto erogatore nella misura massima del 20% del reddito complessivo e comunque per un importo non superiore a 100.000 euro (anziché 70.000 euro).(Legge 112 del 22/06/2016)